Statuto

(Revisione del 14/10/2016)

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, l’Associazione fra gli Ortodontisti Tecnici Italiani denominata OR-TEC CLUB con attuale sede legale ed uffici operativi in Perugia.

ART. 2 DURATA

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

ART. 3 SCOPI

L’Associazione, non avente finalità di lucro, ha per scopo la valorizzazione dell’attività del tecnico ortodontista in tutti i suoi aspetti nonché la rappresentanza sindacale di categoria. L’Associazione nel promuovere l’aggiornamento culturale dei suoi Associati in campo ortodontico potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

1) Organizzare convegni, seminari, tavole rotonde e corsi di aggiornamento.

2) Costituire commissioni ad hoc per l’organizzazione di congressi, convegni scientifici, conferimento di borse di studio e/o premi, pubblicazioni scientifiche e tecniche.

3) Curare le pubblicazioni di o per periodici specializzati.

4) Procurare e gestire l’interazione con organi governativi ed amministrativi dello Stato, con enti ed organizzazioni Nazionali ed Internazionali del settore in genere.

5) Organizzare ed assicurare la presenza dell’Associazione nelle manifestazioni Nazionali ed Internazionali.

6) Promuovere, ricevere e gestire elargizioni e donazioni per conto di Enti, Ditte e Privati.

ART. 4 PARTECIPAZIONE

Possono entrare a far parte dell’Associazione gli odontotecnici con diploma italiano che esplicano la loro attività nel campo della tecnica ortodontica. Per assumere la qualifica di Socio Straordinario occorre presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione domanda di ammissione corredata di tutti i requisiti indicati nell’apposito modulo.

Possono entrare a far parte dell’Associazione Odontoiatri/Medici Dentisti in possesso di idoneo titolo abilitante all’esercizio della professione Odontoiatrica acquisendo il titolo di “Socio Promotore”.

L’Associazione, promuovendo lo scambio culturale ortodontico oltre i confini nazionali, accetta tra i propri Soci, Odontotecnici extra Italia, attribuendogli il titolo di “Socio Internazionale”. Per assumere la qualifica di Socio Internazionale occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione che dovrà essere controfirmata da due Soci Ordinari e corredata di tutti i requisiti richiesti nel modulo di iscrizione, compresa l’appartenenza ad Associazione Odontotecnica del proprio paese d’origine.

Le figure di Socio Promotore e di Socio Internazionale sono rigorosamente tenute alla partecipazione attiva agli eventi culturali che l’Associazione organizza sul territorio nazionale, pena la perdita del ruolo di Socio.

Tutte le domande di iscrizione a Socio (Straordinario /Promotore/Internazionale)devono essere controfirmate da due Soci Ordinari ed essere approvate/respinte dal Consiglio Direttivo entro 60 gg dal loro deposito presso la segreteria.

ART. 5 QUOTA SOCIALE

Il Socio Ordinario/Straordinario è tenuto a corrispondere, mediante versamento nelle casse sociali di:

a) un contributo di iscrizione iniziale per la valutazione della sua domanda;

b) una quota di partecipazione annuale.

L’ammontare del contributo e della quota sarà fissata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo in base a bilanci preventivi approvati dall’Assemblea Ordinaria. Qualora il ritardo del versamento dovesse protrarsi oltre il termine stabilito di 90 giorni verrà applicata, dal Consiglio Direttivo, la sanzione come da art. 17 punto 1) del presente Statuto.

Il Socio Internazionale non versa alcun contributo di iscrizione iniziale, ma è tenuto a corrispondere, mediante versamento nelle casse sociali, un quota sociale pari a 1/6 della quota dei Soci Ordinari/Straordinari, con le medesime modalità di scadenza del Socio Ordinario/Straordinario.

Il Socio Promotore non versa alcun contributo di iscrizione iniziale, ma è ugualmente tenuto a corrispondere, mediante versamento nelle casse sociali, un quota sociale pari a 1/3 della quota dei Soci Ordinari/Straordinari, con le medesime modalità di scadenza del Socio Ordinario/Straordinario.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell’Associazione:

1) l’Assemblea,

2) il Presidente ed in sua vece od assenza il Vice Presidente,

3) il Segretario,

4) il Tesoriere,

5) il Coordinatore del Comitato Culturale,

6) il Consiglio Direttivo,

7) il Consiglio dei Revisori dei Conti,

8) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai Soci Ordinari, dai Soci Straordinari e dai Soci Internazionali in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci Straordinari e i Soci Internazionali sono tutti coloro che fanno domanda secondo l’Art. 4 del presente Statuto. Hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari tranne il diritto di voto, di ricoprire cariche sociali, di far parte delle commissioni di lavoro del Direttivo, nonchè di usare il marchio Ortec. I Soci Promotori non possono partecipare ai lavori Assembleari, ne ricoprire cariche sociali o partecipare alle Commissioni di lavoro del Direttivo. I Soci Ordinari sono tutti i Soci Straordinari che dopo l’ammissione abbiano presentato due relazioni a congressi o convegni annuali con due diversi argomenti,o una relazione e due pubblicazioni in rivista ufficiale ortodonzia tecnica, o una relazione e tre poster.

In relazione al mantenimento della carica di Ordinario, i Soci Ordinari con una età maggiore di anni 60 con almeno anni 15 di presenza in associazione saranno dispensati da tutti gli obblighi, per tutti gli atri entro 5 anni, per il mantenimento della carica, dovranno effettuare una relazione in occasione del congresso/convegno o 2 pubblicazioni sulla Rivista.

Solo i Soci Ordinari possono firmare le domande di ammissione all’Associazione. Possono altresì far parte delle commissioni di lavoro istituite dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, almeno quaranta giorni prima della data della riunione che potrà coincidere con quella prevista per il congresso annuale, mediante pubblicazione sul sito www.ortec.it o per il socio che ne facesse richiesta attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Nella suddetta convocazione dovrà essere specificato l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. Nei casi di urgenza è consentita una convocazione telegrafica con dieci giorni di preavviso.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del cinquanta per cento più uno degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza fisica di almeno il trenta per cento degli Associati aventi diritto al voto. In assenza del Presidente dell’Associazione, il Presidente dell’Assemblea sarà nominato dalla stessa con il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei votanti.

Ogni Associato, avente diritto di partecipazione all’Assemblea con diritto al voto, può delegare per iscritto altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe per ogni Associato. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti. La verifica delle deleghe e degli Associati presenti ed il controllo delle votazioni, vengono svolte dal Segretario assistito, se richiesto, da due scrutatori nominati dall’Assemblea tra i Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

All’Assemblea spetta:

1 nominare per votazione il Presidente;

2 nominare per votazione il Tesoriere;

3 nominare per votazione i Revisori dei Conti;

4 nominare per votazione i Consiglieri;

5 nominare per votazione i Probiviri;

6 approvare i bilanci consuntivi e preventivi;

7 deliberare modifiche allo statuto;

8 deliberare lo scioglimento dell’Associazione o la sua messa in liquidazione.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell’Assemblea Ordinaria, con la sola riduzione del termine di convocazione a venti giorni. E’ ammessa comunque, in via d’urgenza, anche la convocazione telegrafica con un preavviso di giorni cinque.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del settanta per cento degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza fisica o per delega di almeno il cinquanta per cento degli Associati aventi diritto al voto. Le altre procedure di votazione, di svolgimento dell’Assemblea e di verbalizzazione sono identiche a quelle dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall’Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il candidato alla suddetta carica dovrà preventivamente esporre il suo programma agli Associati almeno 1 anno prima della data fissata per il rinnovo della carica. Esso dura in carica 2 anni per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all’attività dell’Associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella adunanza immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente preventivamente designato o, in sua assenza, dal Socio Ordinario più anziano. In caso di dimissioni del Presidente, questi deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo almeno con un preavviso di due mesi. Il Consiglio Direttivo e per esso il Vice Presidente convocherà con urgenza l’Assemblea Straordinaria con un preavviso di almeno trenta giorni. Il Presidente nomina fra i Consiglieri: il Segretario ed il Coordinatore del Comitato Culturale.

ART. 9 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi membri. Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Dura in carica due anno e non è rieleggibile.

ART. 10 SEGRETARIO

Esso è nominato dal Presidente fra i Consiglieri e dipende direttamente da esso. Provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione. Il suo mandato dura due anni e per un massimo di due mandati. In caso di dimissioni questi deve darne comunicazione al Presidente con preavviso di trenta giorni. Il Presidente provvederà alla sua sostituzione nominando, quale nuovo Segretario, un membro del Consiglio Direttivo e, in caso di mancata accettazione, convocherà un’Assemblea Straordinaria.

Il Segretario provvederà nel primo trimestre del suo mandato a coordinare la nomina tra i Soci Straordinari di un Rappresentante dei Soci Straordinari per la durata del biennio. Il Rappresentante così eletto avrà il compito di proporre argomenti, iniziative e manifestazioni culturali segnalate dai Soci Straordinari da presentare sotto forma di elaborato scritto al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno.

La sintesi della proposta dei Soci Straordinari andrà ad istruire uno specifico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea annuale dei Soci, che verrà illustrata dal Rappresentante dei Soci Straordinari, sottoponendola all’Assemblea tra gli aventi diritto al voto.

ART. 11 TESORIERE

Esso è nominato dall’Assemblea fra i Soci Ordinari. Entra di diritto come membro del Consiglio Direttivo. Il suo mandato dura due anni ed è rieleggibile. Esso ha l’incarico di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione sottoponendolo al preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e poi all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 12 COORDINATORE DEL COMITATO CULTURALE

Il Coordinatore del Comitato Culturale è nominato dal Presidente fra i Consiglieri eletti dall’Assemblea ed è responsabile verso il Presidente dell’attività culturale del Club. Fa parte del Consiglio Direttivo con gli stessi doveri e diritti degli altri Consiglieri. E’ altresì responsabile del materiale dell’archivio culturale dell’Associazione.

Il Coordinatore del Comitato Culturale deve:

1) gestire l’archivio culturale provvedendo al suo continuo aggiornamento favorendo agli associati l’accesso e la consultazione;

2) duplicare e spedire ai Soci richiedenti, a spese di questi ultimi, copia dei lavori giacenti in archivio. I lavori inviati ai Soci non potranno per alcun motivo
essere utilizzati per scopi diversi dall’uso meramente personale, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di violazione della predetta
prescrizione, il Consiglio Direttivo sarà autorizzato a definire il Socio inadempiente al Collegio dei Probiviri;

3) tenere rapporti con riviste specializzate allo scopo di curare la pubblicazione di quegli articoli ritenuti idonei;

4) predisporre i lavori da presentare in congresso da parte degli Associati dopo averli visionati ed approvati;

5) incentivare e favorire l’organizzazione e la partecipazione dei Soci del Club a corsi, dibattiti e tavole rotonde;

6) intraprendere qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio a mantenere elevato il livello culturale del Club;

7) nominare i componenti del Comitato Culturale in numero idoneo allo svolgimento del compito.

I componenti del Comitato Culturale dovranno essere Soci Ordinari scelti dal Coordinatore Culturale in numero sufficiente alle esigenze ed approvati dal Consiglio Direttivo e non potranno ricoprire contemporaneamente la carica di Consigliere.

In ogni caso è il Coordinatore Culturale designato che rappresenta il Comitato Culturale in Consiglio e ne assume la responsabilità dell’operato verso il Presidente.

Il Comitato Culturale ha proprie riunioni e lavora seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Comitato Culturale dura in carica due anni per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Tesoriere, da un numero di Consiglieri che va da un minimo di tre ad un massimo di sei, secondo le esigenze della Associazione deliberate dall’Assemblea i quali inoltre rivestiranno, su nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, le cariche di: Vice Presidente, Segretario e Coordinatore del Comitato Culturale.

Il Consiglio Direttivo avrà un Consigliere aggiunto, oltre il numero massimo di sei, nella persona del Presidente uscente che abbia portato a termine il mandato dei due anni; a detto Consigliere il Presidente eletto potrà conferire deleghe o incarichi specifici secondo le sue esigenze e dell’Associazione, garantendo continuità organizzativa e precedenti rapporti istituzionali.

Il Presidente uscente farà parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo esclusivamente per il primo biennio dopo il suo fine mandato; egli dovrà accettare o rifiutare l’incarico dinanzi all’Assemblea dei Soci che elegge il nuovo Consiglio o al massimo entro 30 giorni dal rinnovo delle cariche attraverso comunicazione scritta e certa a tutto il Consiglio; in caso di rinuncia il Presidente eletto potrà optare per conferire l’incarico di Consigliere ad altri Soci che abbiano in precedenza svolto il ruolo di Presidente.

I Consiglieri, ad eccezione del Presidente uscente, sono di nomina elettiva e saranno scelti dall’Assemblea fra i Soci Ordinari iscritti all’Associazione da almeno due anni. La carica del Consigliere è ad personam e quindi non può essere delegata. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per quattro mandati.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni tre mesi oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà piu’ uno dei Consiglieri.

I verbali di ciascuna riunione dovranno essere letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva.

Dei più importanti argomenti trattati e conseguenti delibere del Consiglio Direttivo saranno informati tutti gli Associati durante l’Assemblea annuale.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri entrano in carica immediatamente dopo lo scadere delle nomine di quelli uscenti. Se nel corso del biennio vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà,

il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e potrà determinare, nell’ambito delle stesse, specifici orientamenti dell’Associazione in conformità con l’art. 3 del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

1) la nomina del Vice Presidente, da scegliersi fra i membri del Consiglio Direttivo, destinato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

2) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;

3) stabilire i contributi di iscrizione e le quote annuali dovute dai Soci in base ai bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;

4) deliberare sull’adesione dell’Associazione ed organizzazioni Internazionali ed Europee e sulla designazione dei delegati dell’Associazione;

5) stabilire la decadenza o l’esclusione dei Soci, sentito il parere dei Probiviri;

6) istituire commissioni di lavoro che operino nello studio di particolari argomenti di interesse comune a tutti gli Associati. Il Consiglio Direttivo può demandare
ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi per la soluzione di particolari problemi organizzativi.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci Ordinari eletti dall’Assemblea. Il Collegio controlla l’andamento della gestione economica dell’Associazione e ne accerta in buon funzionamento amministrativo e contabile. I Revisori dei Conti non fanno parte del Consiglio Direttivo né possono ricoprire alcun’altra carica sociale. Il Collegio interviene in Assemblea per sottoporre la propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, assiste ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando lo stesso sia chiamato ad esaminare i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi o materiale di carattere amministrativo e contabile. Il Collegio potrà, nell’espletamento del suo incarico, farsi assistere da un professionista esterno all’Associazione, iscritto all’Albo ufficiale dei Revisori dei Conti. L’onorario spettante al suddetto professionista sarà a carico dell’Associazione. I componenti del Collegio durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni e qualsiasi controversia fra gli Associati, per motivi attinenti l’attività sociale e/o i rapporti fra gli Associati stessi, è demandata al giudizio del Collegio dei Probiviri. I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall’Assemblea fra i Soci Ordinari che abbiano ricoperto almeno una carica sociale quale quella di Presidente, Segretario, Tesoriere o Coordinatore del Comitato Culturale. Possono altresì essere eletti quali Probiviri quei Consiglieri con almeno tre mandati di anzianità durano in carica due anni e sono rieleggibili. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio.

La carica del Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica all’interno dell’Associazione.

Gli eletti devono dichiarare di accettare la carica entro quindici giorni dalla comunicazione resa a cura della presidenza dell’Associazione. In caso di rifiuto o di mancata accettazione nel termine indicato e rendendosi vacante la carica, sarà votato il Socio o i Soci con non meno del trenta per cento dei voti validi. Qualora ciò non sia possibile, si procederà alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per una nuova elezione.

Il Collegio dei Probiviri, oltre a quelli sopra descritti, svolge i seguenti compiti:

1) da al Consiglio Direttivo parere sulla decadenza esclusiva dei Soci;

2) compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci e l’Associazione sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e
fra i Soci stessi; per quanto riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità Associative. Il ricorso al Collegio dei Probiviri si
effettua con comunicazione scritta, motivata e diretta al Presidente del Collegio. I Probiviri decidono ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro
e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi la decisione al Consiglio Direttivo per i provvedimenti consequenziali.

ART. 16 RECESSO

L’Associato può in qualunque momento recedere dall’Associazione. Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto dopo novanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

I Soci dimissionari per cessata attività hanno la possibilità di acquisire il titolo di Socio ad Honorem (onorario) avendo la facoltà di partecipare alla vita Associativa del Club, senza per diritto di voto né possibilità di ricoprire cariche sociali. Il Socio Onorario è inoltre esentato dalle quote sociali ordinarie e straordinarie. In ogni caso, anche dopo l’avvenuto recesso, il Socio sarà ritenuto responsabile personalmente e solidamente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Associazione e /o degli altri Soci.

ART. 17 ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento deliberare la esclusione dell’Associato che abbia perduto i requisiti per la permanenza nell’Associazione, che si sia reso inadempiente verso l’Associazione stessa o che comunque abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dello Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali.

L’esclusione del Socio può essere deliberata anche per i seguenti motivi:

1) per mancato versamento della quota associativa entro novanta giorni dalla data di scadenza stabilita dall’Assemblea;

2) per cessazione attività nel campo della tecnica ortodontica;

3) per indegnità deliberata dall’Assemblea;

4) per assenza a tre Assemblee Ordinarie consecutive non giustificate;

5) per mancata presentazione nell’arco di cinque anni di una relazione e o lavoro.
Tale ultima ipotesi è limitata solamente ai Soci che non ricoprono cariche sociali.
è comunque facoltà del Consiglio Direttivo concedere la proroga di un anno per la presentazione dell’elaborato scientifico.

Contro la deliberazione di esclusiva dall’Associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

ART. 18 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

I Soci dimissionari o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione per cessazione di attività, non possono chiedere la restituzione di contributi delle quote associative versate nell’anno in cui hanno perso la qualità di Soci né quelle degli anni precedenti. I medesimi non potranno neppure pretendere la restituzione del materiale culturale da loro inviato all’Associazione, sia esso costituito da videocassette, diapositive, riviste, libri, relazioni, studi e qualsivoglia altra documentazione, che rimarrà pertanto acquisita negli archivi dell’Associazione.

Il Socio dimissionario o escluso dovrà restituire l’attestato di appartenenza all’Associazione stessa.

ART. 19 GRATUITA’ DEL MANDATO

Tutte le cariche rivestite dagli Associati negli organi sociali sono rese a titolo gratuito, salvo rimborso spese deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 MARCHIO ORTEC

Il Marchio OR-TEC CLUB, regolarmente depositato, potrà essere usato dai Soci Ordinari con almeno due anni di anzianità e dai Soci Straordinari e Internazionali che abbiano sei anni di anzianità associativa e che abbiano presentato poster o relazioni a manifestazioni Or-tec o in alternativa articoli sulla Rivista Ortodonzia Tecnica. I medesimi prima di usare il predetto marchio dovranno sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo le modalità e i termini del suo impegno. E’ altresì vietato la spendita del marchio Or-tec al Socio non in regola con la quota associativa annuale, dimissionario, escluso o che comunque abbia cessato la propria attività. I Soci Promotori non potranno utilizzare il marchio Or-tec Club.