Lo Statuto dellORTEC
CLUB
ART. 1 COSTITUZIONE
è costituita, a norma
dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione fra gli
Ortodontisti Tecnici Italiani denominata ORTEC CLUB
con attuale sede legale ed uffici operativi in Perugia,
Via Settevalli, 320.
ART. 2 DURATA
La durata dell'Associazione
è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata
con delibera dell'Assemblea.
ART. 3 SCOPI
L'Associazione, non avente
finalità di lucro, ha per scopo la valorizzazione dell'attività
del tecnico ortodontista in tutti i suoi aspetti nonché
la rappresentanza sindacale di categoria. L'Associazione
nel promuovere l'aggiornamento culturale dei suoi Associati
in campo ortodontico potrà, tra l'altro, svolgere le
seguenti attività:
- Organizzare convegni, seminari,
tavole rotonde e corsi di aggiornamento.
- Costituire commissioni ad hoc
per l'organizzazione di congressi,
convegni scientifici, conferimento di borse di studio
e/o premi, pubblicazioni scientifiche e tecniche.
- Curare le pubblicazioni di o
per periodici specializzati.
- Procurare e gestire l'interazione
con organi governativi ed amministrativi dello
Stato, con enti ed organizzazioni Nazionali ed Internazionali
del settore in genere.
- Organizzare ed assicurare la
presenza dell'Associazione nelle manifestazioni
Nazionali ed Internazionali.
- Promuovere, ricevere e gestire
elargizioni e donazioni per conto di Enti, Ditte
e Privati.
ART. 4 PARTECIPAZIONE
Possono entrare a far
parte dell'Associazione solamente gli odontotecnici
diplomati che esplicano la loro attività nel campo della
tecnica ortodontica. Per assumere la qualifica di Socio
Straordinario occorre presentare al Consiglio Direttivo
dell'Associazione domanda di ammissione corredata di
tutti i requisiti dall'apposito modulo. La suindicata
domanda dovrà essere controfirmata da due Soci Ordinari.
ART. 5 QUOTA SOCIALE
Gli Associati sono tenuti
a corrispondere, mediante versamento alla cassa sociale:
a) un contributo di
iscrizione iniziale;
b) una quota di partecipazione
annuale. L'ammontare del contributo e della quota
sarà fissata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo
in base a bilanci preventivi
approvati dall'Assemblea Ordinaria. Qualora
il ritardo del versamento dovesse protrarsi
oltre il termine stabilito di 90 giorni verrà applicata,
dal Consiglio Direttivo, la sanzione come da
art. 17 punto 1) del presente Statuto.
ART. 6 ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell'Associazione:
- l'Assemblea,
- il Presidente ed in sua vece
od assenza il Vice Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- il Coordinatore del Comitato
Culturale,
- il Consiglio Direttivo,
- il Consiglio dei Revisori dei
Conti,
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 7 ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita
da tutti i Soci Straordinari e i Soci Ordinari in regola
con il pagamento delle quote associative. I Soci Straordinari
sono tutti coloro che fanno domanda secondo l'art. 4
del presente Statuto. Hanno tutti i diritti dei Soci
Ordinari tranne il diritto: di voto, di ricoprire cariche
sociali, di far parte delle commissioni di lavoro del
direttivo, nonché di usare il marchio Ortec. Soci Ordinari
sono tutti i Soci Straordinari che, dopo l'ammissione,
abbiano presentato due relazioni a congressi annuali,
valutate secondo i criteri dell'allegato Regolamento.
Il Socio deve dare la massimo collaborazione e contribuire
con tutto quanto possa sviluppare ed avvalorare la propria
Associazione, è tenuto a partecipare attivamente alla
vita dell'Associazione ed ai congressi annuali, tranne
che per motivi giustificati comunicati tempestivamente
al Consiglio Direttivo. Solo i Soci Ordinari possono
firmare le domande di ammissione all'Associazione. Possono
altresì far parte delle commissioni di lavoro
istituite dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea
Ordinaria annuale è fatta a cura del Presidente o da
chi ne fa le veci, mediante comunicazione raccomandata
spedita agli Associati almeno quaranta giorni prima
della data della riunione che potrà coincidere con quella
prevista per il Congresso annuale. Nella suddetta convocazione
dovrà essere specificato l'ordine del giorno, la data,
il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in
seconda convocazione.
Nei casi di urgenza è
consentita una convocazione telegrafica con dieci giorni
di preavviso. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza fisica o per delega
del cinquanta per cento più uno degli Associati aventi
diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza
fisica di almeno in trenta per cento degli Associati
aventi diritto al voto. In assenza del Presidente dell'Associazione,
il Presidente dell'Assemblea sarà nominato dalla stessa
con il voto favorevole di almeno il settanta per cento
dei votanti. Ogni Associato, avente diritto di partecipazione
all'Assemblea con diritto al voto, può delegare per
iscritto altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe
per ogni Associato. Le delibere sono prese a maggioranza
dei voti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.
La verifica delle deleghe e degli Associati presenti
ed il controllo delle votazioni, vengono svolte dal
Segretario assistito, se richiesto, da due scrutatori
nominati dall'Assemblea tra i Soci. Le deliberazioni
dell'Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo
verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea,
dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori. Le deliberazioni
dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto
obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto.
All'Assemblea spetta:
- nominare per votazione il Presidente;
- nominare per votazione il Tesoriere;
- nominare per votazione i Revisori
dei Conti;
- nominare per votazione i Consiglieri;
- nominare per votazione i Probiviri;
- approvare i bilanci consuntivi
e preventivi;
- deliberare modifiche allo statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione
o la sua messa in liquidazione.
L'Assemblea Straordinaria
può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo
o da almeno un terzo degli Associati. Le modalità di
convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea
Ordinaria, con la sola riduzione del termine di convocazione
a venti giorni. è ammessa comunque, in via d'urgenza,
anche la convocazione telegrafica con un preavviso di
giorni cinque. L'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza fisica
o per delega del settanta per cento degli Associati
aventi diritto al voto e in seconda convocazione con
la presenza fisica o per delega di almeno il cinquanta
per cento degli Associati aventi diritto al voto. Le
altre procedure di votazione, di svolgimento dell'Assemblea
e di verbalizzazione sono identiche a quelle dell'Assemblea
Ordinaria.
ART. 8 PRESIDENTE
Il Presidente è nominato
dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Il candidato alla suddetta carica dovrà preventivamente
esporre il suo programma agli Associati almeno 1 anno
prima della data fissata per il rinnovo della carica.
Esso dura in carica 2 anni per un massimo di due mandati
consecutivi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo, sovrintende all'attività dell'Associazione
e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri
del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente
e in ogni caso nella adunanza immediatamente successiva.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vice Presidente preventivamente designato
o, in sua assenza, dal Socio Ordinario più anziano.
In caso di dimissioni del Presidente, questi deve darne
comunicazione al Consiglio Direttivo almeno con un preavviso
di due mesi. Il Consiglio Direttivo e per esso il Vice
Presidente convocherà con urgenza l'Assemblea Straordinaria
con un preavviso di almeno trenta giorni. Il Presidente
nomina fra i Consiglieri: il Segretario ed il Coordinatore
del Comitato Culturale.
ART 9 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è
nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi membri.
Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso
di assenza o impedimento. Dura in carica due anno e
non è rieleggibile.
ART. 10 SEGRETARIO
Esso è nominato del Presidente
fra i Consiglieri e dipende direttamente da esso. Provvede,
sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'amministrazione,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.
Il suo mandato dura due anni e per un massimo di due
mandati. In caso di dimissioni questi deve darne comunicazione
al Presidente con preavviso di trenta giorni. Il Presidente
provvederà alla sua sostituzione nominando, quale nuovo
Segretario, un membro del Consiglio Direttivo e, in
caso di mancata accettazione, convocherà un'Assemblea
Straordinaria.
ART. 11 TESORIERE
Esso è nominato dall'Assemblea
fra i Soci Ordinari. Entra di diritto come membro del
Consiglio Direttivo. Il suo mandato dura due anni ed
è rieleggibile. Esso ha l'incarico di predisporre il
bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione sottoponendolo
al preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti
e poi all'approvazione dell'Assemblea.
ART. 12 COORDINATORE
DEL COMITATO CULTURALE
Il Coordinatore del Comitato
Culturale è nominato dal Presidente fra i Consiglieri
eletti dall'Assemblea ed è responsabile verso il Presidente
dell'attività culturale del Club. Fa parte del Consiglio
Direttivo con gli stessi doveri e diritti degli altri
Consiglieri.
è altresì responsabile del materiale dell'archivio
culturale dell'Associazione.
Il Coordinatore del Comitato Culturale deve:
- gestire l'archivio culturale
provvedendo al suo continuo aggiornamento favorendo
agli associati l'accesso e la consultazione;
- duplicare e spedire ai Soci richiedenti,
a spese di questi ultimi, copia dei lavori giacenti
in archivio. I lavori inviati ai Soci non potranno
per alcun motivo essere utilizzati per scopi diversi
dall'uso meramente personale, se non previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo. In caso di violazione della
predetta prescrizione, il Consiglio Direttivo sarà
autorizzato a definire il Socio inadempiente al
Collegio dei Probiviri;
- tenere rapporti con riviste specializzate
allo scopo di curare la pubblicazione di quegli
articoli ritenuti idonei;
- predisporre i lavori da presentare
in Congresso da parte degli Associati dopo averli
visionati ed approvati;
- incentivare e favorire l'organizzazione
e la partecipazione dei Soci del Club a corsi, dibattiti
e tavole rotonde;
- intraprendere qualsiasi altra
iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio a mantenere
elevato il livello culturale del Club;
- nominare i componenti del Comitato
Culturale in numero idoneo allo svolgimento del
compito.
I componenti del Comitato
Culturale dovranno essere Soci ordinari scelti dal Coordinatore
Culturale in numero sufficiente alle esigenze ed approvati
dal Consiglio Direttivo e non potranno ricoprire contemporaneamente
la carica di Consigliere.
In ogni caso è il Coordinatore Culturale designato che
rappresenta il Comitato Culturale in Consiglio e ne
assume la responsabilità dell'operato verso il Presidente.
Il Comitato Culturale ha proprie riunioni e lavora seguendo
le indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore del Comitato Culturale dura in carica
due anni per un massimo di tre mandati consecutivi.
ART. 13 CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo
è composto, oltre che dal Presidente e dal Tesoriere,
da un numero di Consiglieri che va da un minimo di tre
ad un massimo di sette, secondo le esigenze della Associazione
deliberate dall'Assemblea i quali inoltre rivestiranno,
su nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo,
le cariche di: Vice Presidente, Segretario e Coordinatore
del Comitato Culturale. I Consiglieri sono di nomina
elettiva e saranno scelti dall'Assemblea fra i Soci
Ordinari iscritti all'Associazione da almeno due anni.
La carica del Consigliere è ad personam e quindi non
può essere delegata.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente
per due mandati.
Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni tre
mesi oppure quando la convocazione sia richiesta da
almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di
almeno la metà piu' uno dei Consiglieri. I verbali di
ciascuna riunione dovranno essere letti ed approvati
nella seduta immediatamente successiva. Dei più importanti
argomenti trattati e conseguenti delibere del Consiglio
Direttivo saranno informati tutti gli Associati durante
l'Assemblea annuale. Se nel corso del biennio vengono
a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio
o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono
nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi
Consiglieri entrano in carica immediatamente dopo lo
scadere delle nomine di quelli uscenti. Se nel corso
del biennio vengono a mancare Consiglieri in numero
superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea
per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo, quale espressione
del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive
generali stabilite dall'Assemblea e potrà determinare,
nell'ambito delle stesse, specifici orientamenti dell'Associazione
in conformità con l'Art. 3 del presente Statuto.
Al Consiglio Direttivo
compete inoltre:
- la nomina del Vice Presidente,
da scegliersi fra i membri del Consiglio Direttivo,
destinato a sostituire il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento;
- assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione, l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Associazione;
- stabilire i contributi di iscrizione
e le quote annuali dovute dai Soci in base ai bilanci
preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione
ed organizzazioni Internazionali ed Europee e sulla
designazione dei delegati dell'Associazione;
- stabilire la decadenza o l'esclusione
dei Soci, sentito il parere dei Probiviri;
- istituire commissioni di lavoro
che operino nello studio di particolari argomenti
di interesse comune a tutti gli Associati. Il Consiglio
Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri
lo svolgimento di determinati incarichi per la soluzione
di particolari problemi organizzativi.
ART. 14 COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da tre Soci Ordinari eletti dall'Assemblea.
Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica
dell'Associazione e ne accerta in buon funzionamento
amministrativo e contabile. I Revisori dei Conti non
fanno parte del Consiglio Direttivo né possono ricoprire
alcun'altra carica sociale. Il Collegio interviene in
Assemblea per sottoporre la propria relazione sui bilanci
preventivi e consuntivi, assiste ai lavori del Consiglio
Direttivo, senza diritto di voto, quando lo stesso sia
chiamato ad esaminare i bilanci preventivi, i bilanci
consuntivi o materiale di carattere amministrativo e
contabile. Il Collegio potrà, nell'espletamento del
suo incarico, farsi assistere da un professionista esterno
all'Associazione, iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori
dei Conti. L'onorario spettante al suddetto professionista
sarà a carico dell'Associazione. I componenti del Collegio
durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
ART. 15 COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Ogni e qualsiasi controversia
fra gli Associati, per motivi attinenti l'attività sociale
e/o i rapporti fra gli Associati stessi, è demandata
al giudizio del Collegio dei Probiviri. I Probiviri,
in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea fra i Soci
Ordinari che abbiano ricoperto almeno una carica sociale
quale quella di Presidente, Segretario, Tesoriere o
Coordinatore del Comitato Culturale. Possono altresì
essere eletti quali Probiviri quei Consiglieri con almeno
tre mandati di anzianità durano in carica due anni e
sono rieleggibili. Gli eletti procedono alla nomina
del Presidente del Collegio. La carica del Probiviri
è incompatibile con qualunque altra carica all'interno
dell'Associazione.
Gli eletti devono dichiarare di accettare la carica
entro quindici giorni dalla comunicazione resa a cura
della presidenza dell'Associazione. In caso di rifiuto
o di mancata accettazione nel termine indicato e rendendosi
vacante la carica, sarà votato il Socio o i Soci con
non meno del trenta per cento dei voti validi. Qualora
ciò non sia possibile, si procederà alla convocazione
dell'Assemblea Straordinaria per una nuova elezione.
Il Collegio dei Probiviri, oltre a quelli sopra descritti,
svolge i seguenti compiti:
- dà al Consiglio Direttivo parere
sulla decadenza esclusiva dei Soci;
- compone amichevolmente tutte
le controversie che dovessero insorgere fra i Soci
e l'Associazione sull'interpretazione e l'applicazione
del presente Statuto e fra i Soci stessi; per quanto
riguarda problemi e circostanze in contrasto con
lo spirito e le finalità Associative. Il ricorso
al Collegio dei Probiviri si effettua con comunicazione
scritta, motivata e diretta al Presidente del Collegio.
I Probiviri decidono ex bono et aequo, senza formalità
di procedura, entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi la
decisione al Consiglio Direttivo per i provvedimenti
conseguenziali.
ART. 16 RECESSO
L'Associato può in qualunque
momento recedere dall'Associazione. Il recesso dovrà
essere comunicato al Consiglio Direttivo, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto
dopo novanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
I Soci dimissionari per cessata attività hanno la possibilità
di acquisire il titolo di Socio ad Honorem (onorario)
avendo la facoltà di partecipare alla vita Associativa
del Club, senza per diritto di voto né possibilità di
ricoprire cariche sociali. Il Socio Onorario è inoltre
esentato dalle quote sociali ordinarie e straordinarie.
In ogni caso, anche dopo l'avvenuto recesso, il Socio
sarà ritenuto responsabile personalmente e solidamente
delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione
e /o degli altri Soci.
ART. 17 ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo
può in qualsiasi momento deliberare la esclusione dell'Associato
che abbia perduto i requisiti per la permanenza nell'Associazione,
che si sia reso inadempiente verso l'Associazione stessa
o che comunque abbia compiuto atti costituenti grave
inosservanza dello Statuto o delle deliberazioni degli
organi sociali.
L'esclusione del Socio
può essere deliberata anche per i seguenti motivi:
- per mancato versamento della
quota associativa entro novanta giorni dalla data
di scadenza stabilita dall'Assemblea;
- per cessazione attività nel campo
della tecnica ortodontica;
- per indegnità deliberata dall'Assemblea;
- per assenza a tre Assemblee Ordinarie
consecutive non giustificate;
- per mancata presentazione nell'arco
di cinque anni di una relazione e o lavoro.
Tale ultima ipotesi è limitata solamente ai Soci
che non ricoprono cariche sociali.
è comunque facoltà del Consiglio Direttivo concedere
la proroga di un anno per la presentazione dell'elaborato
scientifico.
Contro la deliberazione
di esclusiva dall'Associazione è ammesso il ricorso
al Collegio dei Probiviri.
ART. 18 PERDITA DELLA
QUALITA' DI SOCIO
I Soci dimissionari o
che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato
di appartenere all'Associazione per cessazione di attività,
non possono chiedere la restituzione di contributi delle
quote associative versate nell'anno in cui hanno perso
la qualità di Soci né quelle degli anni precedenti.
I medesimi non potranno neppure pretendere la restituzione
del materiale culturale da loro inviato all'Associazione,
sia esso costituito da videocassette, diapositive, riviste,
libri, relazioni, studi e qualsivoglia altra documentazione,
che rimarrà pertanto acquisita negli archivi dell'Associazione.
Il Socio dimissionario o escluso dovrà restituire l'attestato
di appartenenza all'Associazione stessa.
ART. 19 GRATUITA'
DEL MANDATO
Tutte le cariche rivestite
dagli Associati negli organi sociali sono rese a titolo
gratuito, salvo rimborso spese deliberato di volta in
volta dal Consiglio Direttivo.
ART. 20 MARCHIO ORTEC
Il Marchio Ortec Club,
regolarmente depositato, potrà essere usato esclusivamente
dai Soci Ordinari con almeno due anni di anzianità I
medesimi prima di usare il predetto marchio dovranno
sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo
le modalità e i termini del suo impegno. è altresì
vietato la spendita del marchio Ortec al Socio dimissionario,
escluso o che comunque abbia cessato la propria attività.